Il caso che raccontiamo oggi, segnalato dall’associazione Fermiconlemani, riguarda i minori e, in particolar modo, la pubblicazione di foto sui social media. L’avvocata e criminologa Maria Tiziana Rutigliani ha ottenuto un importante sentenza in materia.

L’associazione Fermiconlemani ha ritenuto importante portare alla conoscenza dell’opinione pubblica un caso giudiziario che riguarda minori, foto, social media ma anche comunità educante e la prevenzione di condotte a rischio.

Un successo ottenuto da una socia onoraria dell’associazione, l’avvocata e criminologa Maria Tiziana Rutigliani che, grazie ad una sentenza del Tribunale di Trani, ha potuto chiarire l’obbligatorietà del consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione di video e foto di minori su Tik Tok e qualsiasi altro social. La vicenda si sviluppa in un contesto non particolarmente difficile, anzi in una situazione piuttosto comune. Genitori separati e minore già presente sui social network, nella fattispecie parliamo di Tik Tok. Il padre è da sempre contrario alla presenza della figlia con un proprio account in rete e osteggia la pubblicazione di foto e video. La madre, al contrario, non solo permette ciò ma incoraggia le pubblicazioni.

Il Tribunale di Trani ha stabilito che è obbligatorio il consenso alla pubblicazione da entrambi i genitori. Con l’ordinanza del 30 agosto 2021, su ricorso del padre in ordine ai video della minore postati senza consenso dalla madre.

Tale comportamento integra la violazione di plurime norme, nazionali, comunitarie ed internazionali: ad esempio l’articolo 10 del Codice Civile, concernente la tutela dell’immagine, gli articoli 1 e 16 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (ratificata dall’Italia con Legge n. 176/1991 che prevede l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto mentre l’articolo 16 stabilisce che “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tal interferenze o tali affronti”); ancora, l’articolo 8 Regolamento Europeo 2016/679 che considera l’immagine fotografica dei figli dato personale, e la sua diffusione integra un’interferenza nella vita privata, quindi nel caso di minori di anni sedici, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, invece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore. In tale prospettiva, il legislatore italiano ha fissato il limite di età da applicare in Italia a14 anni. Nel caso di specie, la madre è stata condannata poiché non vi è prova del consenso del padre alla pubblicazione di tali video. Rigettata anche la tesi difensiva della mamma secondo cui il padre sarebbe stato a conoscenza della pubblicazione degli stessi video avendo egli accesso al profilo della moglie. La possibilità di visionare un profilo social non equivale ad accettazione della pubblicazione di video e foto ritraenti la figlia minore. La proposizione del ricorso cautelare, seppur a distanza di qualche mese dalla pubblicazione, è espressione del dissenso, e mancato consenso, del genitore.

La giurisprudenza di merito ha precisato che “L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati“. Il Tribunale di Trani ha dunque con pronuncia inedita condannato la mamma alla rimozione dai propri profili social delle immagini relative alla minore ed alla contestuale inibitoria dalla futura diffusione di tali immagini, in assenza del consenso di entrambi i genitori con la previsione inoltre di condanna ex articolo 614-bis del Codice di Procedura Civile., nella misura di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione nonché per ogni episodio di violazione dell’inibitoria, in favore della minore, da versarsi su conto corrente intestato alla medesima.

La pronuncia è molto importante nella misura in cui stabilisce che la condivisione delle immagini di minori segna ai bambini un “tatuaggio digitale”, del quale peraltro potrebbero non essere contenti anche in futuro. Molte foto postate, purtroppo, finiscono nei siti web fi pedofili e le persone malintenzionate possono utilizzare le informazioni per contattare i bambini. Il Tribunale ha accolto il ricorso del padre a tutela dei diritti della figlia minorenne. L’auspico è che decisioni come quella del Tribunale di Trani favoriscano, oltre alla divulgazione puntuale delle norme in materia, l’accrescimento della consapevolezza dei genitori sulle possibili conseguenze e sui rischi della condivisione online di immagini e video dei propri figli. Purtroppo, il tema non è ancora ben conosciuto e, ad esempio, non è di dominio pubblico il fatto che il Regolamento Europeo (cosiddetto Gdpr) non contempli “incompetenza digitale” dei genitori, imponendo agli stessi la salvaguardia della privacy dei minori. I figli non devono essere oggetto di sovraesposizione mediatica perché ciò comporta rischi come furti di identità, privazione dell’autonomia e del diritto di autodeterminazione degli stessi.

Maria Tiziana Rutigliani, avvocata e criminologa.

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