Nel settore agroalimentare, la comunicazione dell’origine delle materie prime rappresenta un crinale complesso, su cui si confrontano le legittime strategie di marketing delle imprese e il diritto alla trasparenza dei consumatori. Negli ultimi giorni, un esposto presentato dalle associazioni Codacons e Adusbef (con il supporto di Coldiretti) nei confronti dello storico pastificio pugliese F. Divella Spa ha riacceso i riflettori su un tema cruciale per l’economia del nostro territorio: il delicato equilibrio tra lavorazione italiana e provenienza estera del grano duro.

La vicenda offre l’opportunità di analizzare le dinamiche dell’informazione commerciale e, soprattutto, fornisce uno strumento concreto per comprendere come muoversi all’interno delle normative vigenti sull’etichettatura.

I termini della contestazione: l’esposto di Codacons e Adusbef

L’azione promossa dalle associazioni dei consumatori si rivolge all’autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ipotizzando pratiche commerciali ingannevoli. La critica non si concentra sulla qualità del prodotto finito ma sulle modalità di comunicazione visiva adottate sulle confezioni.

Secondo i firmatari dell’esposto, il marchio di Rutigliano avrebbe disatteso lo spirito degli impegni assunti nel 2020 con la stessa Antitrust. L’accusa si sviluppa su due argomentazioni principali:

  • la persistenza di elementi grafici di forte impatto visivo (come il tricolore e il richiamo alla tradizione nazionale) capaci di indurre il cliente a ritenere che l’intera filiera agricola sia italiana;
  • la collocazione dell’informazione reale sull’origine del grano (“coltivato in Italia e Paesi Ue e non Ue”) in posizioni marginali, con caratteri ridotti e scarso contrasto cromatico, limitandone di fatto la leggibilità.

L’obiettivo dell’esposto è, in sintesi, denunciare un’asimmetria informativa che sfrutterebbe la percezione visiva per aggirare l’obbligo di chiarezza.

La replica dell’azienda: rispetto rigoroso delle normative

Di fronte a queste accuse, la risposta della F. Divella Spa non si è fatta attendere ed è stata netta. La direzione aziendale ha respinto ogni addebito, rivendicando la totale correttezza del proprio operato e la fedeltà a una storia imprenditoriale ultracentenaria.

La difesa dell’azienda pugliese poggia su basi normative chiare:

  • il pieno rispetto di tutti gli obblighi di comunicazione previsti dai regolamenti europei e nazionali in materia di etichettatura;
  • l’integrale adempimento degli impegni concordati con l’Antitrust a seguito dell’istruttoria del 2020.

Per i vertici aziendali, la questione sollevata da Codacons e Adusbef rappresenta una vicenda di fatto chiusa e archiviata positivamente da oltre sei anni. L’azienda sottolinea la propria serenità nell’affrontare la questione, ribadendo l’impegno costante a tutela del consumatore e delle migliaia di famiglie che acquistano quotidianamente i suoi prodotti.

Oltre la polemica: una guida pratica per il consumatore attento

Al di là del merito specifico della controversia, che spetterà alle autorità competenti valutare, il dibattito solleva una questione fondamentale per chiunque voglia compiere scelte d’acquisto consapevoli. Per il professionista o l’imprenditore attento a supportare la filiera corta e l’economia agricola locale, comprendere le regole dell’etichettatura è essenziale.

Il termine “Made in Italy” indica, per legge, il luogo in cui avviene l’ultima trasformazione sostanziale del prodotto. Nel caso della pasta, se la molitura del grano e la successiva pastificazione avvengono in Italia, l’azienda è pienamente legittimata a utilizzare diciture che richiamano l’italianità del processo produttivo. Questo, tuttavia, non garantisce che il grano sia stato coltivato sul suolo nazionale.

Per accertarsi della reale e integrale italianità della filiera, il consumatore deve spostare l’attenzione dalle grandi grafiche frontali alle diciture tecniche obbligatorie, solitamente poste sul retro o sui lati della confezione. Le diciture consentite sono rigorosamente disciplinate:

  • grano 100% italiano: questa dicitura garantisce in modo inequivocabile che il cereale è stato coltivato e raccolto esclusivamente sul territorio nazionale;
  • miscele di grani: se l’azienda utilizza diciture come “Paesi UE” e/o “Paesi non UE”, significa che la materia prima, pur rispettando gli standard sanitari europei, è stata in parte o totalmente importata dall’estero (ad esempio da Francia, Canada o Stati Uniti) prima di essere lavorata in Italia.

La trasparenza alimentare non è solo un obbligo giuridico in capo ai produttori ma una competenza che il cittadino deve sviluppare. La qualità e la sicurezza dei prodotti lavorati in Italia dai grandi marchi industriali sono garantite da controlli severi. La scelta di supportare la filiera agricola locale passa, invece, da una lettura attenta e informata delle etichette.

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By Gennaro Del Core

Comunicatore e giornalista

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