Da sabato 4 gennaio fino al 28 febbraio, in tutta la Regione Puglia, prenderanno il via i saldi invernali. I saldi possono rivelarsi un’opportunità per effettuare quell’acquisto tanto atteso ma bisogna stare attenti, ci sono anche rischi di rimanere davvero delusi.

Di seguito si riportano una serie di regole previste per  le vendite di “FINE STAGIONE” o “SALDI” a tutela sia del consumatore sia degli esercenti:

1.       l’esercente che intenda effettuare una “Fine Stagione” o “Saldi” deve darne comunicazione al SUAP (scrivendo all’indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it), almeno 5 giorni prima, indicando: i prodotti oggetto della vendita; la sede dell’esercizio; le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri

2.       i prodotti a saldo sono quelli a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo (ad esempio generi di vestiario e abbigliamento in genere; gli accessori d’abbigliamento e biancheria intima; calzature, pelletterie, articoli di valigeria e da viaggio; articoli sportivi)

3.       durante le vendite di “Fine Stagione” o “Saldi” è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto

4.       per tutte le merci offerte in saldo è fatto obbligo all’esercente di esporre i cartellini originari di vendita, la percentuale di sconto applicata e il prezzo al saldo

5.       i prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all’esaurimento delle scorte

6.       l’esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall’esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale

7.       nel medesimo esercizio non è consentito effettuare contemporaneamente forme diverse di vendite straordinarie (ad esempio saldi e vendite di liquidazione)

8.       le merci offerte a saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali che, nel caso tale separazione non fosse possibile, non possono essere poste in vendita.

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