Dopo la diffusione, nei giorni scorsi, dei dati sull’art bonus da parte del Mibact che hanno evidenziato delle difficoltà al sud nella raccolta mi è sembrato il caso di approfondire alcuni aspetti della norma.

Ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i. è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo in favore del patrimonio culturale.

Quindi, chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Ad ogni il credito di imposta verrà riconosciuto a fronte di erogazioni liberali dirette a finanziare i seguenti interventi:

  • manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;
  • la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • la realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

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Tutti i soggetti possono usufruire del credito di imposta a prescindere dalla natura e dalla forma giuridica assunta.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro nel limite del:

  • 15% del reddito imponibile per le persone fisiche ed enti non commerciali;
  • 5 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito di impresa.

Le erogazioni liberali vanno effettuate mediante strumenti tracciabili quali:

–         bonifici bancari e postali;

–         carte di credito, di debito e prepagate;

–         assegni bancari e circolari.

Il bonus maturato è suddiviso in tre quote annuali e potrà essere utilizzato:

  • in compensazione a mezzo modello F 24, per i titolari di reddito di impresa, a partire dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è stata eseguita l’erogazione liberale;
  • in dichiarazione dei redditi, a scomputo della imposte, per le persone fisiche ed enti non commerciali.

L’art Bonus, per i titolari di reddito di impresa, non concorre alla formazione della base imponibile per le imposte sui redditi e irap.

Qualche giorno fa il Ministro della cultura Dario Franceschini ha reso noto che le erogazioni a favore del “mecenatismo culturale” hanno superato il tetto dei 200 milioni di euro ed ha fatto un appello affinché le grandi aziende sostengano, attraverso  l’art bonus, il patrimonio culturale del Meridione anche come strumento per ridurre il gap tra nord e sud.

Quale modo migliore per aiutare lo sviluppo del nostro Mezzogiorno?

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