Con la Manovra Correttiva (D.L. 50/2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione 96/2017) viene istituito un nuovo credito di imposta concesso su investimenti in campagne pubblicitarie: il cosiddetto “bonus pubblicità”.
L’agevolazione fiscale è rivolta alle spese sostenuta a far data dal 01.01.2018 da:
- lavoratori autonomi, siano essi iscritti o meno ad un albo professionale;
- imprese, qualunque sia la forma giuridica assunta.
Per campagne pubblicitarie su:
- stampa quotidiana e periodica;
- emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche che digitali.
Deve trattarsi di investimenti “incrementali” in quanto eccedenti di almeno l’1% gli investimenti realizzati sugli stessi mezzi di informazione nel corso dell’anno precedente.
Il contributo è utilizzabile unicamente in compensazione con modello F 24, a seguito di presentazione dell’istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura del:
- 75% sul maggior investimento realizzato, in generale;
- 90% sul maggior investimento realizzato da microimprese, piccole e medie imprese nonché da start up innovative.
Ad oggi non risultano ancora emanati i criteri e le modalità di attuazione del “bonus pubblicità”.
Il D.L. 148 del 16 ottobre 2017 ha anticipato il “bonus pubblicità” sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati a far data dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 esclusivamente per stampa quotidiana e periodica anche online.
Considerata la chance offerta per il credito di imposta anticipato al 2017 per la stampa quotidiana e periodica (e dal 2018 per tutte le forme pubblicitarie previste) sarebbe utile una pianificazione pubblicitaria diretta a massimizzare il contributo usufruibile. Si tenga presente che, per la maturazione del diritto al bonus, è necessaria la presenza, tra quelle sostenute nell’anno precedente, di spese in pubblicità nelle forme previste dalla legge e, per l’entità del credito di imposta, dell’ammontare delle stesse.
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