L’amministrazione di sostegno è un istituto volto a sostenere persone che per varie ragioni, ad esempio anzianità o disabilità, non siano più in grado di curare i propri interessi. Ecco la nota dell’avvocata Gabriella Panaro, amministratore di sostegno.

L’amministratore di sostegno è una figura che ha il compito di aiutare una persona – affetta da una menomazione fisica o da una infermità – a gestire al meglio i propri interessi, senza però interferire con le sue scelte o limitare la sua capacità di agire (in questo si differenzia in maniera essenziale dalla figura del tutore per l’interdetto, che perde la possibilità di manifestare la propria volontà).

In genere, la nomina dell’Amministratore di sostegno può essere richiesta per coloro che si trovano a  vivere in una situazione di particolare difficoltà, per varie ragioni, come ad esempio gli anziani, i disabili, coloro che hanno gravi dipendenze (gioco d’azzardo, droghe o alcol, shopping compulsivo di qualsiasi genere, mancata corretta gestione del proprio patrimonio), i detenuti, ecc.

Cosa fa un amministratore di sostegno? 

In pratica, si occupa di affiancare il beneficiario nel compimento di alcuni atti, come ad esempio vendere una casa, rinunciare all’eredità, cancellare un’ipoteca, pagare le bollette, ecc.

Per tutte le altre faccende quotidiane, come ad esempio recarsi al supermercato per fare la spesa, è possibile agire autonomamente (se si è in grado); in caso contrario, spetta all’amministratore di sostegno decidere in che modo possa essere fornito l’aiuto necessario anche per la gestione quotidiana della vita del beneficiario. Ciò è importante farlo con l’aiuto e l’accordo con la famiglia.

L’incarico dell’amministratore di sostegno cessa con la morte del beneficiario.

Possono richiedere la nomina di un amministratore di sostegno lo stesso beneficiario e i seguenti soggetti:

  • il coniuge o il convivente;
  • i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado;
  • il tutore o il curatore;
  • il pubblico ministero;
  • i responsabili dei servizi sanitari e sociali;
  • le strutture mediche pubbliche e private

La richiesta di nomina va presentata in Tribunale con un ricorso  molto dettagliato e circostanziato, specificando, in particolare, le ragioni per cui si chiede la nomina e lo stato di salute psicofisica del beneficiario (ad esempio, indicare se il soggetto soffre di qualche patologia) onde consentire al giudice di valutare il livello di capacità di agire del soggetto e di conseguenza determinare quali azioni può svolgere autonomamente e quali invece necessitano del sostegno dell’amministratore.

Il ricorso viene valutato dal giudice tutelare, il quale deve ascoltare il beneficiario, i suoi familiari e il pubblico ministero.

Nel decreto saranno riportate, più precisamente, la durata dell’incarico (provvisorio o definitivo), gli atti che può compiere l’amministratore di sostegno e lo stesso beneficiario, il limite di spesa e il termine entro cui riferire al giudice l’attività svolta.

Possono ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno i familiari del beneficiario, come ad esempio il coniuge, il padre o la madre, i fratelli, un parente fino al quarto grado oppure un soggetto designato con testamento. Tuttavia, il giudice potrebbe nominare anche una persona diversa (ad esempio, un avvocato), soprattutto se vi sono contrasti familiari o se nessuno dei familiari vuole gestire la posizione del beneficiario, tenuto conto delle grandi responsabilità che deve sostenere.

Naturalmente, è possibile revocare l’amministratore di sostegno nei seguenti casi:

  • se vengono meno i requisiti previsti dalla legge;
  • se l’istituto in questione non risulta più idoneo a tutelare l’interessato.

L’amministratore di sostegno svolge il suo incarico a titolo gratuito, ossia non ha diritto ad alcun compenso. Il giudice tutelare, tuttavia, può anche disporre un’equa indennità per l’incarico svolto, qualora particolarmente difficoltoso. Tale indennità – da considerarsi come rimborso spese e non come retribuzione – viene riconosciuta all’amministratore, previa presentazione di una istanza e sarà commisurata in base al patrimonio del beneficiario.

Gabriella Panaro

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