L’amministrazione di sostegno è un istituto pensato e rivolto a persone che abbiano bisogno, in maniera temporanea o definitiva, di sostegno. L’amministratore di sostegno, poi, è una figura innovativa che ha l’obiettivo di dare tutela alle persone che possono avere necessità di protezione, al di là delle condizioni sociali ed economiche o, semplicemente, dell’età.
Viene nominato con decreto dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.
Possono chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno:
1) il beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
2) i familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini;
3) gli affini entro il 2°grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
4) il Pm;
5) il tutore o curatore.
Si noti bene. Non tutti i soggetti possono, difatti, ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno.
Per poter procedere alla nomina di un amministratore di sostegno non è sufficiente che la persona sia incapace, ma occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è fondamentale l’amministratore di sostegno e che il soggetto interessato non sarebbe in grado di compiere da solo.
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. E, ancora, dispone: “Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha la facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.
Gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere vanno distinti in:
1) atti di ordinaria amministrazione, ad esempio l’acquisto di beni mobili, per il compimento dei quali l’amministratore può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare;
2) atti di straordinaria amministrazione, ad esempio la compravendita di un bene immobile o agire in giudizio, per il compimento dei quali è necessaria l’autorizzazione, con decreto, dal giudice tutelare.
Nello svolgimento delle sue funzioni, l’amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri e precisamente:
a) tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
b) deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
c) deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
d) è tenuto, altresì, a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Il nostro legislatore ha, altresì, previsto che l’amministratore di sostegno è tenuto periodicamente – annualmente, semestralmente… – in base alla cadenza temporale prescritta dal giudice tutelare alla presentazione al medesimo di una relazione che attesti l’attività svolta e descriva, dettagliatamente, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e rendere il conto della propria gestione economica.
Gabriella Panaro, avvocata e amministratrice di sostegno
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